Storia della direttiva macchine

Questo articolo racconta la storia della direttiva macchine, ora direttiva 2006/42/CE.

Se, invece che la storia, vuoi sapere come funziona operativamente per un costruttore di macchinari, ti consiglio di leggere gli articoli del nostro blog ed anche la pagina dove sono elencati i passi da fare per l'applicazione della direttiva macchine che portano alla marcatura CE delle macchine.

La direttiva [1] Macchine viene pubblicata per la prima volta come direttiva 89/392/CEE del 14 giugno 1989; in essa all'articolo 13 si stabiliva che gli Stati membri pubblicassero le disposizioni legislative di recepimento nazionale entro il 1° gennaio 1992, mentre l'entrata in vigore della direttiva era fissata al 1° gennaio 1993, con un periodo transitorio — nel quale erano consentite l'immissione sul mercato o la messa in servizio di macchine non conformi alla direttiva — fino al 31 dicembre 1994.

La direttiva si applicava quindi in regime definitivo a partire dal 1° gennaio 1995 in tutta Europa.

In Italia, invece, il recepimento della direttiva 89/392/CEE è stato effettuato con il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 settembre 1996 ed entrato in vigore il 21 settembre 1996; si è aperto quindi un vuoto legislativo per il periodo che va dal 1° gennaio 1995 al 21 settembre 1996.

Nel 1998 è stata poi pubblicata la direttiva 98/37/CE, che non è nient'altro che la ripubblicazione del testo della direttiva 89/392/CEE come modificata dalle direttive 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE; questa direttiva — che ha, tra l'altro, abrogato la direttiva 89/392/CEE — non ha quindi apportato nessuna novità o modifica a quanto già disciplinato dalla legislazione esistente in materia.

In Italia, il D.P.R. 459/1996 aveva recepito la direttiva 89/392/CEE già modificata dalle direttive sopra citate, quindi, nella sostanza, il testo pubblicato con la direttiva 98/37/CE.

La direttiva 2006/42/CE è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 giugno 2006 ed è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione [2], ovvero il 29 giugno 2006.

Gli atti di recepimento nazionale avrebbero dovuto essere pubblicati da parte degli Stati membri entro il 29 giugno 2008 [3] e la direttiva è stata applicata a partire dal 29 dicembre 2009 [4].

La direttiva 2006/42/CE è stata recepita in Italia dal D.Lgs. 17/2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 febbraio 2010 ed entrato in vigore il 6 marzo 2010; quindi ancora una volta il recepimento italiano della direttiva Macchine è stato tardivo non soltanto rispetto alla data ultima fissata dalla direttiva per i recepimenti nazionali, ma addirittura posteriore all'attuazione della direttiva stessa.

Aspetti correlati al ritardato recepimento della direttiva Macchine in Italia

Come detto sopra, il decreto di recepimento della direttiva 89/392/CEE è entrato in vigore in Italia con un ritardo di circa 22 mesi rispetto al termine di entrata in vigore in regime definitivo della direttiva in tutta Europa; analogamente, il decreto di recepimento della direttiva 2006/42/CE è entrato in vigore in Italia più di due mesi dopo la data di applicazione della direttiva 2006/42/CE fissato dalla direttiva stessa.

Il problema che si pone è quindi il seguente: cosa succede alle macchine costruite nel periodo in cui la direttiva era operante nel resto d'Europa, ma non ancora vigente nello Stato italiano, e quali sono le responsabilità che possono sorgere dal mancato adeguamento delle stesse ai requisiti previsti dalla direttiva?

Le direttive dell'Unione europea, secondo il diritto espresso nelle norme dei trattati istitutivi dell'Unione stessa, sono, per loro natura, rivolte unicamente agli Stati membri e non ai singoli cittadini. Tuttavia, come molte volte accade, dalle direttive possono sorgere diritti, anche di natura fondamentale, garantiti e tutelati dalle stesse per tutti i cittadini degli Stati membri: diritti spesso non precedentemente garantiti o garantiti insufficientemente dalle legislazioni nazionali preesistenti.

Nel caso della direttiva Macchine, prima del recepimento della direttiva 89/392/CEE, la legislazione italiana era povera di disposizioni dettagliate in materia di progettazione, costruzione e utilizzo di una macchina, limitandosi essenzialmente al D.P.R. 547/1955 (ora abrogato e sostituito dal D.Lgs. 81/2008) e a poche altre. Una novità fondamentale introdotta dalla direttiva Macchine è l'obbligo di emissione, da parte del costruttore, di una dichiarazione di conformità della macchina, prima completamente inesistente nella legislazione italiana, con la quale il fabbricante conferma di aver rispettato integralmente tutti i dettami della direttiva.

Note

[1] La “direttiva” è un atto del Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio e la Commissione rivolto a uno o più Stati membri (vengono dette “direttive generali” quelle rivolte a tutti gli Stati membri); «la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi», ovvero, perché una direttiva sia applicabile in uno Stato membro, necessita di un esplicito atto di recepimento nell'ambito dell'ordinamento legislativo nazionale. La direttiva è obbligatoria in tutti i suoi elementi, proprio come i regolamenti, ma lascia spazio all'iniziativa legislativa di ogni Stato cui è diretta: pertanto, sono obbligatori il principio e il fine fissato in ambito comunitario, ma poi lo Stato ha la facoltà di disciplinare la materia obbligata dalla Comunità coi mezzi che ritiene più idonei (obbligo di risultato).

Il “regolamento”, invece, è un atto di portata generale diretto a tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile in ognuno di essi senza bisogno di nessun atto di recepimento.

[2] Articolo 28 della direttiva 2006/42/CE.

[3] Articolo 26 della direttiva 2006/42/CE.

[4] L'articolo 27 della direttiva 2006/42/CE consente una deroga all'applicazione della direttiva fino al 29 giugno 2011 per apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto, precedentemente non rientranti nel campo di applicazione della direttiva Macchine ed ora ricompresi nell'allegato IV della direttiva 2006/42/CE.

Torna in alto