Macchina o quasi macchina?

Da sempre abbiamo la fortuna di avere clienti curiosi che amano l’approfondimento e che spesso ci inviano domande e richieste di chiarimenti. Alcuni argomenti discussi sono di interesse generale e quindi abbiamo pensato di iniziare a pubblicare le domande ricevute e le nostre risposte. Le  domande di oggi sono di un cliente veneto, azienda che costruisce isole robotizzate, e riguardano due argomenti principali:
  1. come distinguere una macchina da una quasi macchina?
  2. come capire quando finisce una linea di macchine se queste lavorano insieme ad altre macchine ed evitare quindi di dovere marcare CE l’intera fabbrica?

Questa è la domanda del nostro cliente:

“Visti i contatti in corso per la valutazione di conformità di due isole robotizzate, approfitto della vostra cortesia per chiederle alcune delucidazioni di carattere generale:

  • Nel caso di fornitura di una sola macchina reggiatrice, senza griglie di protezione e/o barriere ottiche di sicurezza, inserita in una linea più complessa possiamo fornire la sola certificazione IIB come quasi-macchina?
  • Nel caso invece di fornitura di una macchina con un trasporto d’entrata ed uno di uscita, completa di griglie di protezione e barriere ottiche di sicurezza, ma comunque inserita in una linea più complessa, siamo obbligati a fornire la certificazione IIA di macchina?
  • Oppure è il certificatore finale di tutta la linea che lo deve rilasciare mentre noi ci limitiamo a fornire il certificato IIB di quasi-macchina per la parte che ci compete?”

Iniziamo quindi a vedere le definizioni come fornite dalla direttiva macchine.

Definizione di quasi-macchina

La direttiva 2006/42/CE definisce “quasi-macchine” [articolo 2, lettera g)]:

“insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata; un sistema di azionamento è una quasi-macchina; le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva”

Il punto chiave di questa definizione è il fatto che le quasi-macchine da sole non sono in grado di portare a compimento l’applicazione cui sono destinate.

La guida all’applicazione della direttiva 2006/42/CE (edizione 2.2 dell'ottobre 2019) chiarisce questo concetto:

  • 46 […] An assembly which is almost machinery means that partly completed machinery is a product that is similar to machinery in the strict sense referred in Article 1 (1) (a), that is to say, an assembly consisting of linked parts or components at least one of which moves, but which lacks some elements necessary to perform its specific application.
  • Partly completed machinery must thus undergo further construction in order to become final machinery that can perform its specific application.

As an example, industrial robots are usually designed without a specific application until incorporated into the final machinery […].

The manufacturer of the final machinery takes the necessary measures so that the robot can perform its specific application safely within the assembly.

In practice, only an industrial “stand and function alone-robot” provided with both an end-effector and control system so that it can itself perform a specific application, is a complete machinery under the Machinery Directive.

Definizione di macchina

La definizione di "macchina" secondo la direttiva 2006/42/CE [articolo 2, lettera a)] è:

  • insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata,
  • insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento,
  • insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione,
  • insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale,
  • insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta.

La discriminante per determinare se una macchina possa funzionare in modo indipendente oppure no è la necessità di assemblaggio con altre macchine o quasi-macchine per svolgere la sua funzione.

Per esempio, una pressa destinata ad essere caricata e scaricata da un operatore (e che non ha quindi bisogno di altre macchine per svolgere la funzione cui è destinata dal fabbricante) è una macchina che può funzionare in modo indipendente.

Invece una pressa, che necessita di un sistema di carico e/o di scarico automatico, è una macchina che non può funzionare in modo indipendente, in quanto necessita di altre macchine o quasi-macchine per portare a termine il compito cui è destinata.

Le macchine non destinate a funzionare in modo indipendente possono non rispettare tutti i requisiti dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE, in quanto il loro soddisfacimento è compito dell’assemblatore dell’insieme complesso, che ne dovrà garantire la conformità.

Si pensi, per esempio, ad un robot antropomorfo che viene normalmente fornito privo di qualsiasi riparo e la cui protezione è affidata alle misure di sicurezza dell’insieme in cui il robot verrà inserito.

Come distinguere una macchina da una quasi macchina?

Questa è la risposta del nostro esperto Ing. Ernesto Cappelletti alla prima domanda.

Se la macchina reggiatrice non è in grado di svolgere la propria funzione autonomamente, ad esempio è necessario che il prodotto da reggiare sia portato alla macchina da un trasportatore non fornito da voi, è una quasi macchina e deve essere accompagnata da una dichiarazione di incorporazione ai sensi della direttiva 2006/42/CE.

 

Dove finisce un insieme di macchine?

La risposta del nostro esperto alla seconda domanda del cliente è articolata.

Si deve partire dalla definizione di “installazioni complesse”, ovvero di un insieme di macchine, apparecchi e dispositivi che, per contribuire allo stesso risultato, di solito una stessa produzione, sono disposti e comandati in modo tale da essere solidali nel funzionamento.

La guida all’applicazione della direttiva 2006/42/CE, a proposito della definizione di insieme di macchine, precisa:

38 […] The definition of assemblies of machinery indicates that assemblies are arranged and controlled so that they function as an integral whole in order to achieve the same end.

For a group of units of machinery or partly completed machinery to be considered as an assembly of machinery, all of these criteria must be fulfilled:

  • the constituent units are assembled together in order to carry out a common function, for example, the production of a given product;
  • the constituent units are functionally linked in such a way that the operation of each unit directly affects the operation of other units or of the assembly as a whole, so that a risk assessment is necessary for the whole assembly;
  • the constituent units have a common control system […].

A group of machines that are connected to each other, but where each machine functions independently of the others, is not considered as an assembly of machinery in the above sense.

The definition of assemblies of machinery does not extend to a complete industrial plant consisting of a number of production lines each made up of a number of machines, assemblies of machinery and other equipment, even if they are controlled together by a single production control system.

Only if the plant (which may be any combination of machinery, partly completed machinery and other equipment resulting in machinery subject to the Machinery Directive) forms a single integrated line is it subject to the Machinery Directive as an assembly.

So for the purpose of applying the Machinery Directive, most industrial plants can be divided into different sections, each of which may be a distinct assembly (of machinery) or even an independent machine (e.g. a mixing vessel).

Even a single production line may be divided into separate assemblies and/or machines if there is no safety related connection between constituent assemblies or machinery.

However, where risks are created by the interfaces with other sections of the plant these must be covered by the installation instructions […].

La guida quindi riconosce che il concetto di insieme di macchine non può essere esteso troppo (ad esempio fino a ricomprendere un intero stabilimento industriale) in quanto diventerebbe di fatto ingestibile.

In questi casi è ragionevole definire delle sezioni di impianto che costituiscono degli “insiemi parziali” e quindi gestire i rischi che si possono venire a creare tra le varie sezioni nell’ambito della valutazione dei rischi complessiva dell’intero impianto.

Un altro elemento che aiuta a definire il concetto di insieme di macchine è che il sistema di comando sia comune a più macchine; questo coerentemente con la definizione fornita dalla direttiva 2006/42/CE [articolo 2, lettera a), quarto trattino]:

insiemi di macchine… o di quasi-macchine che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale

Quindi se fornite una reggiatrice completa di trasporti e protezioni e con un circuito di comando autonomo potete marcarla CE ed accompagnarla con una dichiarazione CE di conformità ai sensi della direttiva 2006/42/CE.

Modifiche alle linee, bisogna rimarcare CE la linea?

Un altro quesito comune che ci arriva dai clienti, quando si parla di macchine e quasi-macchine, riguarda le modifiche alle linee di macchine già in uso, ad esempio per la sostituzione di una vecchia macchina con una nuova o l'aggiunta di una macchina, o una quasi-macchina, a quelle esistenti.
Cosa fare in questi casi per garantire la sicurezza dell'insieme?

Ad esempio, la settimana scorsa, una cliente storica di Quadra ha scritto:

"Buongiorno Ernesto
Dobbiamo fornire una "macchina", ovvero un robot per assemblaggio in automatico lame sulla giostra di carico di uno slitter.
Noi lo vorremmo fornire come IIB ovvero come "quasi-macchina", poiché il cliente penso dovrà ricertificare tutta la linea slitter con aggiunta del robot.
Quindi noi pensavamo di venderla come “quasi-macchina”.
Invece loro mi chiedono una cosa differente…"

I dubbi della cliente sono 2:

1-  la fornitura è di una macchina o una quasi - macchina?

2-  il cliente dovrà marcare CE nuovamente la linea modificata?

Capire se la fornitura sia una macchina o quasi-macchina, ed anche farlo capire al cliente, è un problema comune a molti fabbricanti ed utilizzatori, per fortuna la linea guida all'applicazione della direttiva Macchine dell'ottobre 2019 ci aiuta a chiarire la situazione.

Il dubbio è stato affrontato e chiarito nella prima parte di questo articolo.

Invece la questione se rimarcare CE l'insieme merita un approfondimento particolare che troverai nella risposta alla nostra cliente:

"Buongiorno Giovanna,

la definizione di quasi-macchina (articolo 2, lettera g della direttiva 2006/42/CE) è la seguente:

Insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata.

Per l’inserimento di una quasi-macchina in un insieme di macchine esistente deve essere definito in quali casi sia necessario sottoporre  nuovamente l’insieme nel suo complesso, oppure sue parti, alle procedure di marcatura CE previste dalla direttiva macchine.

I criteri da utilizzare sono:

  • se le modifiche non aggiungono nuovi rischi né aumentano i rischi esistenti delle parti dell’insieme non interessate alla modifica
  • oppure se, nonostante l’aggiunta di nuovi rischi o l’incremento di rischi esistenti, le misure di protezione esistenti sono ancora sufficienti a seguito della modifica,

allora nessuna attività riguardante la direttiva macchine sarà necessaria per queste parti dell’insieme.

Per quanto riguarda la parte interessata alla modifica:

  • se le nuove componenti sono macchine, che possono anche funzionare in modo indipendente dal resto dell’insieme (e sono quindi marcate CE ed accompagnate da dichiarazione CE di conformità), l’inserimento delle nuove componenti nell’insieme sono da considerare come l’installazione di macchine nuove e quindi non è necessaria la marcatura CE dell’insieme;
  • se le nuove componenti sono quasi-macchine sarà necessario effettuare una valutazione dei rischi generati dalle interfacce tra le nuove componenti ed il resto dell’insieme e quindi applicare la direttiva macchine alle nuove componenti come assemblate nell’insieme; dovrà quindi essere preparato un fascicolo tecnico, relativo alle nuove componenti come assemblate nell’insieme, e per queste redatta una dichiarazione CE di conformità, applicata una marcatura CE e, per quanto necessario, predisposte delle istruzioni per l’uso.

Se invece le modifiche mutano in modo significativo la funzionalità, o i rischi esistenti nell’intero insieme, questo dovrà essere sottoposto alle procedure previste dalla direttiva macchine. In questo caso dovrà quindi essere effettuata una valutazione dei rischi dell’insieme nella sua interezza, dovrà essere apposta una marcatura CEredatta una dichiarazione CE di conformità e, per quanto necessario, preparate delle istruzioni per l’uso relative a tutto l’insieme.

Ing.  Ernesto Cappelletti

A questo proposito la guida all'applicazione della direttiva macchine fornisce numerosi chiarimenti:

§39 Assemblies comprising new and existing machinery
Where, one or more of the constituent units of existing assemblies of machinery may be replaced by new units, or new units may be added to an existing assembly of machinery, the question arises as to whether an assembly of machinery comprising new and existing units is, as a whole, subject to the Machinery Directive. It is not possible to give precise criteria for answering this question in each particular case. […] However, the following general guidance can be given:

  1. If the risk assessment shows that the replacement or the addition of a constituent unit in an existing assembly of machinery does not add a new hazard, nor increase an existing risk, no action is required according to the Machinery Directive for the parts of the assembly that are not affected by the modification. The same applies where there is a new hazard, or an increase in an existing risk, but the existing protective measures present on the assembly before the modification are still sufficient so that the assembly can still be considered safe after modification. However, for those parts of the assembly that are affected by the replacement or the addition of a constituent unit, action under the Machinery Directive will be required. The employer remains responsible for the safety of the whole assembly according to the national provisions implementing Directive 2009/104/EC […].
  • If the risk assessment for the new unit shows it does not have any safety implications (e.g. by requiring modifications) on the existing assembly and it is a complete machinery that could also operate independently, that bears the CE-marking and is accompanied by an EC Declaration of Conformity, then the addition of this new unit (as a complete machinery) into the existing assembly is to be considered as the installation of the new unit (machinery) and this does not give rise to a new conformity assessment, CE marking or EC Declaration of Conformity for either the new unit (machinery) or the assembly to which is added.

....

  • If the replacement or the addition of new constituent units in an existing assembly of machinery has a substantial impact on the operation or the safety of the assembly as a whole or involves substantial modifications of the assembly, it may be considered that the modification amounts to the constitution of a new assembly of machinery to which the Machinery Directive must be applied. In that case, the whole assembly, including all its constituent units, must comply with the provisions of the Machinery Directive. This may also be required if a new assembly of machinery is constituted from new and second-hand units.

 

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