Valutazione dei rischi per macchine con norme di tipo C

Il fabbricante di una macchina industriale,  soggetta a Direttiva Macchine, deve effettuare la valutazione dei rischi della macchina, anche se esiste una norma di tipo C applicabile alla macchina in questione.

Le norme che riguardano le macchine si dividono in [1]:

  • norme di tipo A (norme generali di sicurezza): contengono i concetti fondamentali, i principi di progettazione e gli aspetti generali applicabili a tutte le macchine (per esempio, UNI EN ISO 12100:2010);
  • norme di tipo B (norme di sicurezza comuni a gruppi): trattano un aspetto della sicurezza o un tipo di dispositivo di sicurezza, applicabili a numerosi tipi di macchine, che a sua volta si distinguono in:
    • norme di tipo B1, che riguardano aspetti particolari della sicurezza, quali distanze di sicurezza, temperature delle superfici raggiungibili, rumore (per esempio, UNI EN ISO 13857:2020);
    • norme di tipo B2, che riguardano dispositivi di sicurezza, quali comandi a due mani, dispositivi di interblocco, dispositivi sensibili alla pressione, ripari (per esempio, UNI EN ISO 13850:2015, UNI EN 574:2008);
  • norme di tipo C (norme di sicurezza per macchine): contengono i requisiti di sicurezza di dettaglio per una macchina o per un gruppo di macchine particolari (per esempio, UNI EN 415-3:2010). Per saperne di più: norme armonizzate direttiva macchine 2006 42

La norma di tipo C per valutare il rischio di una macchina

Se esiste quindi una norma di tipo C applicabile alla specifica macchina, il fabbricante ha indicazioni particolareggiate sulle possibili soluzioni da adottare per garantire la sicurezza della macchina stessa.

Se invece non esistono norme di tipo C riferibili alla specifica macchina è sempre possibile utilizzare diverse norme di tipo B che coprano i vari aspetti di sicurezza relativi alla macchina oppure i dispositivi che si intende utilizzare per la sua protezione.

Varie pubblicazioni trattano dell’argomento in particolare quelle scritte dai tecnici di Quadra Srl per edizioni IL SOLE 24 ORE.

A tale proposito la linea guida della Commissione Europea sulla direttiva 2006/42/CE indica:

§159 Risk asessment and harmonised standards

The process of risk assessmenti s facilitad by the application of harmonised standards, since C-type standards for machinery identify the significant Hazard that are generally associated with the category of machinery concerned and specify protective mesures to deal with them.

However, the application of harmonised standards does not entirely dispense the machinery manufacturer from the obligation to carry out a risk assessment.

A manufacturer who applies the specifications of a C-type standard must ensure that the harmonised standard is appropriate to the particular machinery concerned and covers all of the risks it presents.

If the machinery concerned presents hazads that are not covered by the harmonised standard, a full risk assessment is required for those hazards and appropriate protective measures must be taken to deal with them.

Furthermore, where harmonised standards specify several alternative solutions without defining criteria for choice between them, the choice of the appropriate solution for the machinery concerned must be based on a specific risk assessment. This is particularly important when applying B-type standards […]

[1] Vedi quanto indicato nella norma UNI EN ISO 12100:2010.

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