Direttiva macchine: uniformità dei requisiti essenziali nel territorio comunitario

Le direttive europee di nuovo approccio stabiliscono requisiti essenziali che i prodotti ricadenti nel loro campo di applicazione devono rispettare.

I prodotti che soddisfano tali requisiti possono essere commercializzati in tutto il territorio comunitario senza ulteriori vincoli.

Il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva macchine consente quindi ai prodotti da essa regolamentati di circolare liberamente in tutto lo Spazio Economico Europeo, fissando livelli di protezione comuni validi in tutti gli stati membri.

L’articolo 15 della direttiva macchine 2006/42/CE precisa:

La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli stati membri di prescrivere, nel rispetto della legislazione comunitaria, i requisiti che essi ritengono necessari per garantire la protezione delle persone e in particolare dei lavoratori durante l’uso delle macchine, sempre che ciò non implichi modifiche di dette macchine rispetto alle disposizioni della presente direttiva.

Quindi la direttiva macchine permette agli stati membri di prescrivere requisiti ritenuti necessari per garantire la protezione delle persone, e in particolare dei lavoratori, durante l’utilizzo delle macchine.

Queste prescrizioni comprendono, per esempio, l’uso di dispositivi di protezione individuale, tempi di lavoro limitati, sorveglianza sanitaria sui lavoratori, necessità di formazione particolare o altro.

Un esempio di prescrizione aggiuntiva è quella contenuta nel comma 11 dell’articolo 71 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. che stabilisce che le attrezzature elencate nell’allegato VII del sopra citato decreto — tra cui, per esempio, apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg — siano sottoposte a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato; tali obblighi sono a carico del datore di lavoro e valgono solo per le attrezzature messe in servizio nel territorio italiano.
È però essenziale che queste eventuali prescrizioni aggiuntive non implichino modifiche delle macchine rispetto alle disposizioni della direttiva macchine: ciò, infatti, costituirebbe un ostacolo alla libera circolazione delle macchine e quindi violerebbe un principio fondamentale dell’Unione Europea.

Un’indicazione in tal senso è contenuta anche nell’articolo 6 della direttiva 2006/42/CE riguardante la libera circolazione che dice:

  1. Gli stati membri non vietano, limitano od ostacolano l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio sul loro territorio delle macchine che rispettano la presente direttiva.
  2. Gli stati membri non vietano, limitano od ostacolano l’immissione sul mercato di quasi-macchine destinate, per dichiarazione d’incorporazione di cui all’allegato II, parte 1, sezione B, del fabbricante o del suo mandatario, ad essere incorporate in una macchina o ad essere assemblate con altre quasi-macchine onde costituire una macchina.

A riguardo di questo aspetto la guida all’applicazione della direttiva 2006/42/CE indica:

§107 […] According to the obligations set out in Article 6, the Member States may not impose any requirements or procedures for the placing on the market of machinery or partly completed machinery or the putting into service of machinery, for the hazards covered by the Machinery Directive, other than those set out in that Directive.
§139 […] Article 15 indicates that Member States remain free to regulate the installation and use of machinery in accordance with the relevant provisions of EU law, providing these regulations do not have the effect of restricting the free movement of machinery that complies with the provisions of the Machinery Directive […].
Thus national regulations on the installation and use of machinery or their application must not lead tot he modification of machinery that compies witht he Machinery Directive.
[…] The following are some examples of the subjects that may be covered by national rules on the installation and use of machinery:

  • the installation of machinery in certain areas, such as, for example, the installation of cranes in urban areas or the installation of wind generators in the countryside;
  • the use of mobile machinery in certain areas, such as, for example, the use of off-road vehicles in areas open to the puplic or the use of certain types of agricultural machinery close to dwellings or public roads;
  • the circulation of mobile machinery on public roads;
  • the use of machinery at certain times, such as, for example, restrictions on the use of lawnmowers during the weekend;
  • the use of certain kinds of machinery by people under a certain age.

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